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16 ott 2015

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI PER I CONTRIBUENTI DECADUTI – NOVITA’ DEL DLgs. 24.9.2015 N. 159

L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accer­tamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dila­zione “or­dinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”). Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare. Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguar­dare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

Ottobre 2015 – NR 2