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14 apr 2011

STRUMENTI DI TUTELA DELLA PATRIMONIALITA’ DELL’IMPRENDITORE

La Legge italiana prevede un istituto, il Fondo Patrimoniale, “stratagemma” poco conosciuto ed utilizzato, ma di sicura efficacia, per salvaguardare la famiglia dalle azioni esecutive dei creditori particolari dei coniugi.

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, congiuntamente o separatamente, da un terzo o per testamento; si tratta di destinare determinati beni mobili, immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo significa che ogni obbligazione contratta dai coniugi per scopi estranei a quello che rappresenta il soddisfacimento dei bisogni familiari non può generare alcun diritto, da parte dei creditori delle suddette obbligazioni, che ne erano a conoscenza, di agire esecutivamente sui beni componenti il fondo. Poiché il fondo patrimoniale può essere costituito anche durante il matrimonio, è importante che l’atto di costituzione venga fatto annotare a margine dell’atto di matrimonio: questo per renderlo conoscibile ai terzi che eventualmente dovessero assumere posizioni creditorie nei confronti dei coniugi. 

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