attivita

Circolari / Newsletters

24 ago 2015

TUTELE DEL LAVORO DIPENDENTE PER LE CO.CO.CO. <>

Il “capitolo” del DLgs. 81/2015 dedicato ai rapporti di collaborazione – rientrante nel quadro della promozione del lavoro subordinato attuata mediante misure di contrasto a quelle tipologie contrattuali che, per le loro caratteristiche, spesso vengono utilizzate in funzione elusiva della normativa inderogabile a favore dei dipendenti – comprende, da un lato, l’art. 52 sull’abrogazione del lavoro a progetto e la “salvezza” delle co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c., dall’altro, l’art. 2 sulla riconduzione alla subordinazione delle collaborazioni “organizzate” dal committente. Più nel dettaglio, per effetto del primo dei suddetti articoli, dallo scorso 25 giugno non è più consentito stipulare contratti di lavoro a progetto, essendo le relative disposizioni (artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003) utilizzabili solo più per regolare, fino a scadenza, i contratti in corso. Torna, invece, ad essere possibile, essendo stato fatto salvo l’art. 409 c.p.c., instaurare rapporti “parasubordinati” formalizzati semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative, senza necessità di progetto, né del rispetto di limiti temporali e degli altri vincoli di cui all’abrogata disciplina.

Agosto 2015 – NR 1